Art. 14.
(Organi consultivi del Ministero per i beni e le attività di spettacolo).

      1. È istituito, presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio per lo spettacolo dal vivo.
      2. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo è presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali.
      3. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo è composto da:

          a) due esperti del settore dello spettacolo dal vivo, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, di cui uno scelto tra le professionalità indicate dalle associazioni di categoria e dai sindacati di settore e uno scelto tra docenti universitari di discipline dello spettacolo dal vivo, critici o esponenti della cultura teatrale o musicale;

          b) due esperti nel settore dello spettacolo dal vivo con competenze specifiche nella pianificazione economico-finanziaria degli interventi pubblici nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, scelti tra i docenti

 

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universitari di discipline economiche dell'arte e della cultura;

          c) tre esperti del settore dello spettacolo dal vivo nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, scelti rispettivamente uno tra una rosa di candidati proposti dalle regioni, uno tra una rosa di candidati proposti dall'Unione delle province d'Italia e uno tra una rosa di candidati proposti dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          d) un sovrintendente di una fondazione lirico-sinfonica designato dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche;

          e) un rappresentante designato dai teatri stabili ad iniziativa pubblica;

          f) il direttore generale della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali.

      4. I componenti di cui al comma 3 possono essere nominati purché siano assenti situazioni di conflitto di interessi generate da altre funzioni o ruoli svolti per conto di soggetti pubblici o privati.
      5. Gli esperti di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono assunti con contratto di consulenza di durata pari a sei anni, non rinnovabile, dal Ministero per i beni e per le attività culturali.
      6. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo collabora con il Ministro per i beni e le attività culturali ai fini della redazione del Piano nazionale triennale per lo sviluppo e la promozione dello spettacolo dal vivo, effettua le valutazioni previste dal medesimo Piano nazionale, svolge l'attività istruttoria in ordine alle domande di ammissione ai finanziamenti erogati ai sensi della presente legge, esprime pareri riguardo all'esame di questioni di rilievo generale concernenti lo spettacolo dal vivo e coadiuva il Ministro nello svolgimento dei compiti assegnati allo Stato ai sensi dell'articolo 3.

 

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      7. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali determina i requisiti di qualificazione professionale dei componenti del Consiglio per lo spettacolo dal vivo, le cause di incompatibilità e le modalità di funzionamento dell'organo, assicurandone la pubblicità dei lavori.
      8. È istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali l'Osservatorio nazionale dello spettacolo dal vivo. L'Osservatorio nazionale svolge funzioni di studio e di monitoraggio sul mercato dello spettacolo dal vivo e sul sistema dell'intervento pubblico nel settore a supporto delle attività proprie del Ministro per i beni e le attività culturali e del Consiglio per lo spettacolo dal vivo. Lo stesso Ministro definisce con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di rapporto con gli analoghi osservatori istituiti presso le regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 5, nonché il fabbisogno dell'organico da attribuire all'Osservatorio nazionale. La SIAE fornisce all'Osservatorio nazionale i dati utili alle sue esigenze analitiche, anche ai fini della redazione della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163. L'Osservatorio nazionale può avvalersi della collaborazione delle università e degli istituti di ricerca. In caso di necessità, l'Osservatorio nazionale può altresì avvalersi di collaborazioni tecniche specialistiche con enti privati, attraverso appositi bandi di gara.
      9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 5.